Legge 4/2013 Professioni non organizzate in ordini o collegi

La frase che segue è stata scritta nel 2015:

Qualifica Professionale per professioni senza Albo Legge 4/2013
Ne approfitto per dire che non esistono in Italia corsi che rilasciano la Qualifica Professionale riconosciuta a livello Ministeriale in base alla Legge 4/2013 e non esistono Albi riconosciuti dal MISE. In questo link potete vedere quali sono le Associazioni che la rilasciano MISE: Elenco delle Associazioni professionali. Nel link trovate sia le associazioni che rilasciano l’Attestato di Qualità e di Qualificazione professionale che quelle che non lo rilasciano.
I corsi che troviamo in Italia sono tutti dei corsi validissimi e sono tra di loro complementari. Quello che non si impara da una parte si impara dall’altra. Quello che non si è capito, colto da un corso lo si capirà in un altro. L’importante è aver voglia di imparare, di scoprire cose nuove e mettersi sempre in gioco .

Chiarimenti al 29 gennaio 2021

Recentemente sono stata invitata ad una diretta attraverso un commento nel mio Blog, commento che era andato a finire nello Spam. Di solito si tende ad inviare una mail. La persona, per paura che io non ricevessi l’invito si è preoccupato di chiedere ad una loro amica di comunicarmelo via Messenger. Il caso vuole che con la suddetta persona ci fossimo scambiati i contatti telefonici alcuni giorni prima e, quindi, mi ha girato il messaggio su WhatsApp. Dissi a questa persona che non avrei partecipato, che avevo le mie ragioni per farlo e, soprattutto, che gli inviti si fanno via mail, visto che si ritengono professionali.

invito alla diretta di Infothe di gennaio 2021


Non ho quindi partecipato alla diretta ma mi sono giunte voci che quanto da me dichiarato qui sopra portasse delle incongruenze e che ero stata mossa dalla gelosia, visto che io non posso operare in base alla Legge 4/2013. In effetti sono io una stupida a non fare l’iscrizione presso l’associazione e anche fare i corsi di aggiornamento, come prevede la legge, visto che per di più il primo corso che ho fatto è stato con loro…

Desidero quindi specificare quanto segue attraverso foto che risalgono al 2014 e 2015 (mail del MISE del febbraio 2015): la frase nel paragrafo più sopra è stata scritta in base al materiale che mi era giunto.

Ecco le foto di quanto dichiarava l’Associazione in oggetto e che adesso opera con un altro nome, come si evince dalla foto dell’invito qui sopra.

Mail del MISE del 2015

MISE-mail-feb 2015

Poi tutto cambia e tutto evolve e mi hanno riportato che alla diretta di gennaio 2021è stato detto che non è più necessario apparire nel link da me menzionato e che è sufficiente una autocertificazione. La cosa, sinceramente non mi torna ma potete sempre contattare gli organi competenti, MISE, per verificare.
Se fosse veramente così sono molto felice anche perché sono la prima ad essere interessata che le cose finiscano per il meglio. Aggiungo che spero che queste persone, che mi hanno riportato le cose, abbiano capito bene. Non vorrei che venissero chiamate anche loro serpi. Mi dispiacerebbe tantissimo, visto che nel mio Gruppo del tè non abbiamo mai parlato male degli altri professionisti. Parrebbe, mi hanno sempre riportato, che ci siano gruppi che parlino male degli altri professionisti…

Al 21 febbraio aggiungo questo:

Per informazioni attendibili

Per maggior informazioni ecco dei link utili:

Riporto, con un copia ed incolla, quanto segue preso dalle risposte alle domande più frequenti:

IN RELAZIONE AGLI ELEMENTI INFORMATIVI CHE L’ASSOCIAZIONE ASPIRANTE AD ESSERE ISCRITTA NELL’ELENCO MISE E’ TENUTA A PUBBLICARE SUL PROPRIO SITO WEB, NELLO SPECIFICO L’ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO DEVONO ESSERE CONSIDERATI ATTI PUBBLICI SOGGETTI A REGISTRAZIONE?

Particolare rilevanza presentano, poi, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge gli elementi informativi che l’associazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito web. Deve, innanzitutto, ricordarsi che il sito deve risultare attivo e consultabile in ogni link. Sullo stesso devono risultare pubblicati e facilmente accessibili i seguenti elementi:

  • atto costitutivo (registrato, con indicazione degli estremi della registrazione effettuata presso i pubblici uffici);
  • statuto (registrato, con indicazione degli estremi della registrazione effettuata presso i pubblici uffici);
  • regolamento (eventuale se citato nello statuto);
  • precisa identificazione delle attività professionali esercitate dagli associati;
  • composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
  • struttura organizzativa dell’associazione (organigramma);
  • requisiti per la partecipazione all’associazione;
  • assenza di scopo di lucro.

L’Atto Costitutivo e lo Statuto sono i due documenti fondanti di ogni associazione professionale, può considerarsi valida anche la formula di dichiarazione di costituzione di associazione professionale con l’indicazione del luogo e della data di costituzione inserita nel primo articolo dello Statuto. Con tale modalità un unico documento assume il valore di atto costitutivo e statuto societario.

La registrazione presso l’Agenzia delle Entrate si rende necessaria in quanto identifica in maniera univoca questi importanti documenti societari, gli estremi della registrazione devono essere ben visibili all’atto della consultazione on line sul sito web dell’associazione in quanto permettono di identificare successivamente in fase di monitoraggio e vigilanza effettuata dall’Ufficio competente ai sensi dell’art.10 della presente legge che tali atti sono quelli ritenuti idonei dall’Ufficio istruttorio per l’accoglimento positivo della richiesta di iscrizione in Elenco.
Successive modifiche statutarie che l’associazione riterrà di effettuare, dovranno comunque essere notificate all’Amministrazione.

NEL CASO L’ASSOCIAZIONE INTENDA RILASCIARE AI PROPRI ASSOCIATI L’ATTESTAZIONE DI QUALITA’ DEI SERVIZI PROFESSIONALI IL SITO WEB DELL’ASSOCIAZIONE QUALI ALTRI ELEMENTI DEVE CONTENERE NECESSARIAMENTE?

In questo caso il sito web deve inoltre contenere:

  • codice di condotta;
  • elenco associati, aggiornato annualmente e consultabile senza preventiva registrazione;
  • l’indicazione delle sedi regionali, al riguardo si richiede la presenza in almeno 3 regioni, con pubblicazione dei relativi indirizzi (che devono risultare indicati anche nella modulistica presentata). A tal proposito si ritiene che l’ubicazione della sede legale deve possedere un’identificazione certa: se l’Associazione non possiede propri locali dove ubicare la sede legale, può essere accettata la formula della sede legale presso uno Studio Legale di riferimento oppure presso la Forma Aggregativa a cui eventualmente l’Associazione è aderente; per quanto riguarda le altre sedi regionali in alternativa alla disponibilità di sedi proprie possono essere indicati l’indirizzo di residenza con il relativo nome e cognome di un referente persona fisica affiliato all’associazione. Si precisa infine che la sede legale deve essere situata in Italia;
  • presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente, diretta o indiretta, degli associati;
  • eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
  • sportello per il cittadino: sia nell’allegato 2 alla voce “garanzie attivate a tutela degli utenti” che nel sito web al link “sportello per il cittadino” nel descrivere la funzionalità dello sportello vanno citati i riferimenti normativi previsti dalla legge n.4/2013, ed in particolare l’art. 2, comma 4, e l’art.27-ter del codice del consumo, di cui al d.lgs. n.206/2005, e la presenza di recapiti di telefono o indirizzi email dell’associazione dove gli utenti possono rivolgersi per ottenere informazioni o inviare reclami.

Aggiungo che di solito non solo le ditte ma anche le Associazioni pubblicano nel sito la Partita Iva e quindi vi invito a verificare che ci siano tutte le informazioni che vi ho appena scritto.

Spero di essere stata esaudiente e spero di non venire più disturbata visto che poi sono anche venuta a sapere che è sufficiente cliccare su Google: AdeMaThé Antitrust e appare un PDF e alla pag 147 si trovano 7 pagine e la sanzione di € 25,000 (noccioline). Allego le foto per agevolarvi.

Barbara
21 febbraio 2021